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Il conflitto in Iran e la chiusura degli spazi aerei stanno causando disagi senza precedenti. Ma cosa dice la legge in questi casi? Non basta parlare di "forza maggiore" per negare i diritti ai passeggeri. COSA DICE LA GIURISPRUDENZA (CGUE) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiarissima: IL NOSTRO CONSIGLIO TECNICO
Ecco il quadro normativo e i punti fermi stabiliti dai giudici:
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il pilastro è il Regolamento (CE) n. 261/2004. Anche se eventi bellici e chiusure di sicurezza sono considerate "circostanze eccezionali" (escludendo la compensazione pecuniaria ex Art. 7), gli obblighi di Assistenza (Art. 9) e Riprotezione (Art. 8) restano inderogabili.
Assistenza Illimitata: Nella storica sentenza C-12/11 (McDonagh v. Ryanair), la Corte ha stabilito che l'obbligo di fornire vitto e alloggio non ha limiti di tempo o di spesa, anche se la cancellazione è dovuta a eventi catastrofici o eccezionali. La compagnia deve prendersi cura di te finché non ti porta a destinazione.
Onere della Prova: Secondo la sentenza C-501/17, spetta alla compagnia aerea dimostrare non solo l'evento eccezionale, ma anche che sono state adottate tutte le "misure del caso" per evitare il ritardo.
Se la compagnia ti nega l'hotel o i pasti dicendo che "è colpa della guerra", sta violando il Regolamento. Conserva tutte le fatture e le ricevute: hai diritto al rimborso integrale di ogni spesa necessaria.
Fai valere i tuoi diritti con precisione chirurgica.
SOS PASSEGGERI:
VISITA: www.dirittoinvacanza.com
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