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Volo cancellato per crisi internazionali: la tua tutela legale

Il conflitto in Iran e la chiusura degli spazi aerei stanno causando disagi senza precedenti. Ma cosa dice la legge in questi casi? Non basta parlare di "forza maggiore" per negare i diritti ai passeggeri.


Ecco il quadro normativo e i punti fermi stabiliti dai giudici:

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il pilastro è il Regolamento (CE) n. 261/2004. Anche se eventi bellici e chiusure di sicurezza sono considerate "circostanze eccezionali" (escludendo la compensazione pecuniaria ex Art. 7), gli obblighi di Assistenza (Art. 9) e Riprotezione (Art. 8) restano inderogabili.

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA (CGUE)

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiarissima:
Assistenza Illimitata: Nella storica sentenza C-12/11 (McDonagh v. Ryanair), la Corte ha stabilito che l'obbligo di fornire vitto e alloggio non ha limiti di tempo o di spesa, anche se la cancellazione è dovuta a eventi catastrofici o eccezionali. La compagnia deve prendersi cura di te finché non ti porta a destinazione.
Onere della Prova: Secondo la sentenza C-501/17, spetta alla compagnia aerea dimostrare non solo l'evento eccezionale, ma anche che sono state adottate tutte le "misure del caso" per evitare il ritardo.

IL NOSTRO CONSIGLIO TECNICO

Se la compagnia ti nega l'hotel o i pasti dicendo che "è colpa della guerra", sta violando il Regolamento. Conserva tutte le fatture e le ricevute: hai diritto al rimborso integrale di ogni spesa necessaria.
Fai valere i tuoi diritti con precisione chirurgica.
SOS PASSEGGERI:
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