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Non basta invocare la "guerra" per lavarsi le mani dei disservizi.
La protezione del passeggero passa per un principio processuale rigoroso: l'onere della prova.
🔎 IL FOCUS: LA SENTENZA GERMANWINGS (C-501/17)
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza nella causa C-501/17, ha stabilito un argine fondamentale contro l’uso strumentale delle cosiddette “circostanze eccezionali”.
1️⃣ PROVA TECNICA, NON GENERICA
Il vettore aereo non può limitarsi a citare un evento esterno (come un conflitto armato). Deve dimostrare il nesso di causalità diretto tra quell’evento e il singolo volo cancellato o ritardato.
2️⃣ IL CRITERIO DELLE “MISURE RAGIONEVOLI”
Anche in presenza di una guerra, la compagnia è liberata dall’obbligo di indennizzo solo se prova di aver adottato tutte le misure necessarie — tecniche, operative ed economiche — per evitare il ritardo o la cancellazione. Se esisteva una rotta alternativa sicura, una riprogrammazione possibile o una soluzione praticabile ignorata per ragioni di costo, la responsabilità resta in capo alla compagnia aerea.
3️⃣ NESSUNA SCUSA PER L’ASSISTENZA
Ricorda che, indipendentemente dalla prova sulla causa eccezionale, l’obbligo di assistenza (vitto e alloggio) rimane intatto e incondizionato, come chiarito dalla sentenza McDonagh (C-12/11).
⚖️ IL NOSTRO CONSIGLIO
Se la compagnia nega il rimborso citando la “forza maggiore”, chiedi sempre quali misure ragionevoli sono state adottate per evitare il disservizio. Spesso, dietro la parola “guerra”, si nasconde semplicemente una scelta di convenienza operativa. Non fermarti davanti a una giustificazione generica. I tuoi diritti di passeggero esistono anche nelle situazioni straordinarie.
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