marlene.giuliani@gmail.com

·

info@studiolegalecroce.com

·

Via della Libertà 171, 90143 Palermo

·

Via San Vito 28, 97100 Ragusa

EN

IT

Volo cancellato: cosa fare per ottenere il risarcimento

Con la sentenza n. 13391 del 29 maggio 2024, il Giudice di Pace di Napoli ha chiarito le condizioni necessarie affinché un passeggero possa ottenere il risarcimento per la cancellazione di un volo.

In base a questa pronuncia giudiziale, il viaggiatore deve dare prova del titolo ovvero del biglietto di viaggio o altra prova equipollente. Tale documentazione legittima già da sola la richiesta di risarcimento del passeggero non dovendosi dare prova specifica dell’inadempimento del vettore. 

Questa sentenza semplifica la procedura di richiesta di risarcimento dei danni, non essendo necessario dare prova delle ragioni della cancellazione del volo o dell’eventuale responsabilità della compagnia aerea. La semplice allegazione di un valido titolo di viaggio, accompagnata dalla dichiarazione dell’inadempimento, è sufficiente per avanzare una richiesta di risarcimento. 

E’ importante dunque che il viaggiatore conservi la documentazione relativa al volo prenotato, come i biglietti acquistati mediante apposite piattaforme le conferme di prenotazione ricevute via mail e qualsiasi ulteriore comunicazione pervenuta dalla compagnia aerea, materiale questo indispensabile al fine di potere procedere con la richiesta di risarcimento dei danni.

Secondo quanto precisato in una sentenza del Tribunale di Palermo sez. V del 2.8.2021 n. 3242 se il viaggiatore deve dare prova del titolo di viaggio incombe invece sulla compagnia aerea convenuta l’onere di provare l’avvenuto adempimento oppure che ,nella ipotesi di ritardo, questo sia contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art 6 comma 1 del Regolamento CE N 261/2004 (2 o più ore per le tratte pari o inferiori a 1500 Km ; 3 o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 Km ; 4 o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nelle precedenti). 

In alcuni casi eccezionali il risarcimento non è dovuto come, ad esempio, in presenza di calamità naturali o di condizioni metereologiche sfavorevoli. La consolidata giurisprudenza escludeva ad esempio in passato ogni risarcimento in caso di sciopero ma ultimamente si intravede una apertura alla possibilità di non escludere a priori il risarcimento per la cancellazione di un volo a causa di sciopero indetto dal personale di volo. 

Questo nuovo orientamento nasce dall’esigenza di tutelare le esigenze del contraente più debole, cosicché, laddove si verifichi uno sciopero del personale di volo, che rientra comunque tra i diritti dei lavori, lo stesso non deve pregiudicare il servizio pubblico essenziale in determinate fasce orarie e al passeggero va garantito il servizio oltre ad un possibile risarcimento dei danni, qualora lo sciopero abbia comportato la cancellazione del volo.

Lascia un messaggio, ti contatteremo al più presto

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.

dichiaro di aver letto e ben compreso Informativa Privacy & Cookies ex art. 13 GDPR

Invia