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Voli cancellati: la Cassazione dice sì alla clausola di giurisdizione online

Interessante per il tema trattato (diritto dei trasporti aerei), la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 8802/2025 può essere schematizzata in questi termini:
giurisdizione in materia di compensazione pecuniaria; giurisdizione in materia di danni supplementari.

Nel primo caso si applicherà il Regolamento UE 261/2004 e il Regolamento UE 1215/2012 (che permette la deroga alla giurisdizione del giudice italiano anche tramite clausole in contratti online, equiparati alla forma scritta, e conclusi prima del verificarsi dell’evento dannoso).

Nel secondo caso si applica la Convenzione di Montreal del 1999, ratificata dall’Italia con Legge n. 12/2004 (che invece vieta patti in deroga alla Convenzione, la quale stabilisce criteri inderogabili di giurisdizione).

Dati questi presupposti, considerato che la domanda di cui alla sentenza allegata era limitata al risarcimento danni da compensazione pecuniaria con applicazione del Regolamento UE 261/2004, che il giudice ha riconosciuto valida la clausola di proroga della giurisdizione del giudice irlandese, accettata online tramite flag, come firmata per iscritto (art. 25 Reg. UE 1215/2012, noto come Bruxelles I), considerato che trattasi di trasporto nazionale (Alghero–Treviso, anche se operato da vettore straniero) e quindi non applicabile la Convenzione di Montreal, che comunque non era stata richiamata nella domanda.


Fatta questa premessa, il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite è che:

la domanda di condanna della compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria in favore del passeggero di un volo nazionale (negato, ritardato o cancellato) non può essere accolta per difetto di giurisdizione del giudice nazionale, in favore del giudice straniero (irlandese, trattandosi di Ryanair), in presenza di una valida clausola di proroga firmata o accettata online nelle condizioni generali di trasporto.



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