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Oggi si può ottenere un l’esenzione dall’imposta di registro e dalle spese vive relative a tutto il procedimento di mediazione e si ha diritto al credito di imposta che copre tutto o in parte le spese vive e legali per ottenere il rimborso/risarcimento per i viaggi cancellati, ritardati o per le vacanze rovinate. Il Governo ha introdotto delle novità per le persone fisiche e per quelle giuridiche incentivando il ricorso alla mediazione in tutte le materie, ivi compreso il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale. La riforma Cartabia ha introdotto l’esenzione dall’imposta di bollo, spesa, tassa o diritti di qualsiasi specie o natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione (art. 17, comma 1, d.lgs. 28/2010). Ciò significa che il viaggiatore/turista danneggiato – assistito dallo studio legale – potrà accedere gratuitamente al procedimento di mediazione, dall’inizio sino alla conclusione (sia con accordo positivo sia in caso di mancato accordo). La suddetta riforma ha altresì introdotto l’esenzione dall’imposta di registro fino ad € 100.000,00 (art. 17, comma 2, d.lgs. 28/2010). Ciò vuol dire che tutti gli accordi di mediazione (obbligatoria, volontaria e delegata) che prevedono un trasferimento di denaro (come nel caso del rimborso o del risarcimento per i motivi di cui sopra, ivi compreso il risarcimento dei danni non patrimoniali da vacanza rovinata, o per l’appuntamento di lavoro fissato nella città di destinazione e il pernottamento in hotel non goduto) saranno esenti dal pagamento dell’imposta di registro. Inoltre, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 28/2010, la parte (persona fisica o persona giuridica) in tutti i casi di mediazione (obbligatoria, delegata e volontaria), ha diritto al credito di imposta per le spese vive relative al procedimento di mediazione fino ad un massimo di: Solo nei casi di mediazione obbligatoria e delegata dal giudice, la parte ha diritto al credito di imposta sul compenso versato allo studio legale fino ad un massino di: Infine, solo nei casi di mediazione delegata dal giudice, la parte ha diritto al credito di imposta sul Contributo Unificato versato per il giudizio che venga estinto successivamente alla conclusione dell’accordo di mediazione (cioè, in caso di accordo positivo) fino ad un massimo di: Nota Bene: il credito di imposta si può utilizzare nell’arco di 1 anno anche per due o più procedimenti di mediazione fino ad un massimo di:
L’ istituto della mediazione è stato novellato a far data dal 1° gennaio 2023.
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