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Vacanza rovinata: la Cassazione riconosce i danni morali

Come noto, il danno da vacanza rovinata, quale categoria di danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2051 c.c., può essere definito come quel pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo, senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.


La legislazione in materia

Il D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo), agli artt. 32-51 disciplina in maniera organica e puntuale dei diritti del turista secondo i principi assorbiti dal Codice del Consumo, dalla Carta dei servizi pubblici e dalle disposizioni sulla composizione in mediazione delle controversie in materia di turismo, con un occhio di riguardo ai pacchetti turistici.


Il danno da vacanza rovinata.


Il Codice del Turismo introduce il pieno riconoscimento al diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, dopo diversi anni di costruzione giurisprudenziale.
Infatti, quando le aspettative del turista vengono disattese perché la qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi non corrisponde allo standard promesso con l’acquisto del pacchetto all-inclusive, è possibile per quest’ultimo chiedere il risarcimento del danno all’agenzia di viaggi e al tour operator.

 
Tutto ciò, poiché la finalità della vacanza e dello svago emergono dal contenuto del contratto come quale elemento essenziale che gli operatori incaricati sono tenuti a garantire secondo gli accordi conclusi.


In altre parole, il mancato godimento della vacanza legittima la richiesta di risarcimento dei danni da parte del turista, correlata al tempo inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, quando l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni è non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.


Quanto ai termini di prescrizione per proporre la domanda di risarcimento, il turista potrà far valere le sue ragioni, secondo le rispettive responsabilità dell’agenzia di viaggi e del tour operator, entro tre anni dal rientro nel luogo di partenza per i danni subìti dalla persona;

Per i danni patrimoniali diversi da quelli alla persona (le spese aggiuntive, ad esempio, sostenute per i disservizi subiti), invece, la domanda dovrà invece essere presentata entro un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
Mentre, in tema di inadempimento delle prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto, il termine di prescrizione dell’azione è di dodici o di diciotto mesi, a seconda che il trasporto inizi o si concluda in Europa o fuori dall’UE, ai sensi dell’art. 2951 c.c.

La recente sentenza della Corte di cassazione n. 5271/2023


Con una recente pronuncia, la Corte di cassazione ha stabilito che, nel caso di vacanza rovinata, il turista ha diritto anche al riconoscimento dei danni morali.
Gli Ermellini, con sentenza n. 20 febbraio 2023, n. 5271, hanno affermato che l’espressione “danni alla persona” contenuta nell’art. 44 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo) deve infatti essere interpretata come omnicomprensiva di tutti i danni di carattere non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., ivi compresi i danni morali da vacanza rovinata.


Nel caso di specie, una coppia chiamava davanti al Giudice un’agenzia di viaggi per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito dei disservizi nel trasporto e nella sistemazione alberghiera.


In tale occasione, la Suprema Corte ha ricordato che il turista ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, come il disagio psicofisico, che si verifica quando la prestazione non viene realizzata o viene realizzata solo in parte a causa di inadempimenti contrattuali. Due i passaggi fondamentali e in principio di diritto della pronuncia in esame.


In primo luogo, gli Ermellini ricordano che l’art. 47 del Codice del Turismo prevede espressamente il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. In particolare, qualora l’inadempimento “non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.


In secondo luogo, la suprema Corte enuncia che l’art. 44 del Codice del Turismo, ai sensi del quale il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni è fissato in tre anni, alla luce di quanto premesso, deve pertanto essere interpretato nel senso che tra i danni alla persona sono ricompresi anche quelli morali, posto che, l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. impone di intendere i danni non patrimoniali come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona.


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