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Risarcimento per volo cancellato: la carta d’imbarco prova il contratto

Con ordinanza n. 17644 del 30 giugno 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’onere della prova a carico del danneggiato nei procedimenti di risarcimento da volo cancellato.

La vicenda ha interessato un passeggero che, dopo la cancellazione del proprio volo Roma-Londra, aveva prodotto la carta d’imbarco a supporto della propria richiesta risarcitoria. La Corte d’Appello, pur prendendo atto della documentazione, l’aveva ritenuta non bastevole a dimostrare l’acquisto del biglietto, dichiarando carente la prova del contratto. La Cassazione ha censurato tale decisione, evidenziando come la carta d’imbarco sia strettamente collegata al biglietto, tanto da esserne considerata piena prova.

Di conseguenza, la semplice presentazione della carta d’imbarco costituisce elemento sufficiente a dimostrare l’esistenza del contratto di trasporto aereo, non essendo necessario allegare anche il biglietto: il nuovo orientamento, di conseguenza, rafforza la tutela dei consumatori, semplificandone l’onere probatorio.

Nel dettaglio:

“Là dove ha rilevato una carenza della prova del contratto di trasporto in ragione della mancata dimostrazione dell’acquisto del biglietto aereo, il giudice di appello ha violato il principio di diritto posto da questa Corte secondo cui “In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004” (v. Cass., 23/1/2018, n. 1584; Cass., 15659/2011).”



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