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Diverse pronunce giurisprudenziali propendono per il riconoscimento del risarcimento danni in favore di turisti che avendo acquistato ad esempio un pacchetto all-inclusive presso la propria Agenzia viaggi si sono trovati a fruire di alloggi e servizi completamente difformi rispetto a quelli pubblicizzati e proposti attraverso appositi dépliant. In particolare, secondo il Giudice, ai fini della quantificazione del risarcimento per lo smarrimento o la perdita del bagaglio ha tenuto presenti i giorni in cui il soggetto non ha potuto fruire del bagaglio , dovendosi riconoscere anche le eventuali spese vive sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità in conseguenza dello smarrimento subito oltre alle eventuali ulteriori spese in base anche alla motivazione del viaggio (ad esempio partecipazione ad un congresso , ad un matrimonio o ad altro evento importante ) nonché le eventuali ed ulteriori spese affrontate dal viaggiatore per il recupero del bagaglio.
In questi casi è indispensabile che il viaggiatore che intende presentare un reclamo, per poi rivolgersi eventualmente al Tribunale territorialmente competente, fornisca al proprio avvocato una dettagliata ricostruzione fotografica e riprese video che consentano di documentare e provare le difformità e i disservizi riscontrati rispetto al pacchetto acquistato.
In questo caso la responsabilità va dunque ripartita tra l’agenzia viaggi (tour operator) proponente il pacchetto e la struttura in cui si colloca l’alloggio. Altre ipotesi di riparto di responsabilità si possono verificare allorché si acquisti un pacchetto turistico che prevede una crociera con volo incluso. In tal senso il Giudice di Pace di Catania con sentenza n. 926/2014 ha riconosciuto il danno da vacanza rovinata ad una famiglia che, partita appunto per una crociera nelle capitali Baltiche, ha smarrito i propri bagagli a seguito dell’imbarco aereo avvenuto a Catania, affrontando buona parte delle vacanze senza i propri vestiti ed effetti personali. In particolare, erano stati imbarcati tre bagagli che venivano ritrovati e recapitati dopo diversi giorni di navigazione e di cui uno peraltro danneggiato.
La denunzia dello smarrimento e la segnalazione tempestiva dei fatti alla compagnia di navigazione aveva sortito l’effetto di ottenere un kit di emergenza da parte del personale della nave, oltre ad avere a disposizione il guardaroba del già menzionato mezzo di trasporto oltre ad un servizio di sartoria e di lavanderia, al fine di potere continuare a godere della vacanza.
Successivamente essendosi gli attori rivolti al Giudice di Pace di Catania al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quest’ultimo accoglieva la domanda sull’assunto che gli stessi fossero stati costretti a privarsi dei propri beni ed effetti personali per almeno la metà della crociera. Il Giudice adito condannava dunque in via solidale la compagnia aerea e la compagnia navale al risarcimento dei danni in favore degli attori riconoscendogli in applicazione dell’art 22 della Convenzione di Montreal una somma a titolo di compensazione pecuniaria pari a 1000 diritti speciali (circa euro 1100,00).
La Corte di cassazione, con sentenza n. 28200 dello scorso 6 ottobre 2023, in relazione al limite di risarcibilità imposto dall’art 22 della Convenzione di Montreal è intervenuta chiarendo che il limite di risarcibilità pari a mille diritti speciali (circa Euro 1100,00) vale sempre, ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia una dichiarazione speciale di valore resa dal passeggero al momento della consegna del bagaglio al vettore. Tale dichiarazione, resa dietro il pagamento di una tassa supplementare, consente al passeggero, nella ipotesi smarrimento del bagaglio, di ottenere una somma superiore a euro 1100,00 sino alla concorrenza della somma dichiarata. La Corte di Cassazione ha rilevato inoltre che, in base all’ art. 31 della Convenzione sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 la nozione di danno deve ritenersi generica e comprende sia il pregiudizio relativo alla sfera patrimoniale del passeggero (il danno materiale), sia di quello attinente alla sfera “non patrimoniale” (il danno morale)”.Il passeggero deve dunque fornire un elenco dei beni contenuti all’interno del bagaglio soltanto nel caso in cui voglia ottenere un risarcimento maggiore rispetto a quello consentito dalla Convenzione.
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