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Hai smarrito un bagaglio durante il tuo viaggio o lo stesso è andato distrutto?

Per il consumatore le regole base sono rigide: la compagnia aerea è responsabile del danno derivante dalla
distruzione , perdita , deterioramento o ritardo del bagaglio
per il solo fatto che l'evento si è verificato a
bordo o durante il periodo in cui il bagaglio era custodito da essa.

  • Il bagaglio è considerato in ritardo fino a 21 giorni. Il passeggero deve presentare reclamo entro questo
    termine.
  • Se il bagaglio non arriva entro 21 giorni o se la compagnia ammette prima di averlo perso il bagaglio è
    ufficialmente smarrito. La convenzione non risarcisce il valore affettivo . Prevede un tetto massimo espresso in Diritti speciali di Prelievo , una valuta monetaria internazionale.
  • Attualmente il limite massimo per passeggero è di circa 1288 DSP equivalenti a circa 1600,00/1700 Euro a
    seconda del tasso di cambio.

Il problema giuridico che può nascere oggi deriva dalla presenza degli smart tag , dispositivi che sono in grado di geolocalizzare il bagaglio. Se in passato la compagnia aerea diceva "Non sappiamo dove sia il tuo bagaglio lo stiamo cercando ", il consumatore doveva solo attendere 21 giorni previsti dalla legge per attivare la presunzione di smarrimento . Oggi il passeggero mediante smart tag riferisce alla compagnia dove si trova il bagaglio e che lo stesso non è perso. In questo caso lo smart tag fornisce al passeggero una prova digitale incontestabile della posizione dell'oggetto e della inerzia della compagnia. In questi casi se il passeggero dimostra alla compagnia l'esatta posizione del bagaglio e la compagnia ignora l'informazione per giorni, si può configurare una condotta di colpa grave che consente di superare il limite di 1288 DSP chiedendo il risarcimento del danno integrale e reale.

Se il tuo bagaglio è svanito nel nulla ma il tuo smart tag ti dice dove si trova , non accettare rimborsi standard.
Contattaci per una consulenza e scopri come far valere le tue prove digitali.

Compila il nostro form sul sito www.dirittoinvacanza.com e valuteremo insieme se è possibile dimostrare la
colpa grave del vettore per ottenere il risarcimento integrale

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