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La tanto attesa vacanza finalmente arriva . E contrariamente alle aspettative, può accadere di subire una grande delusione . La prima cosa da fare nel momento in cui il turista si imbatte in una situazione non confacente alle proprie aspettative, occorre innanzitutto segnalare tempestivamente l’accaduto o al proprio tour operator nel caso in cui il pacchetto vacanza sia stato venduto da quest’ultimo, o alla struttura presso cui il turista alloggia, i quali hanno l’obbligo di fornire immediata assistenza al cliente proponendogli un possibile trasferimento presso altra struttura o rimediando in qualsiasi altro modo al disagio subito . Se ciò non accade o non è satisfattivo per il cliente, occorre che durante la permanenza si raccolgano quante più prove possibili quali ad esempio foto , filmati , testimonianze oltre a depliant illustrativi ,scontrini e ricevute che serviranno poi in una fase successiva a dimostrare il danno effettivamente subito. Trattandosi di inadempimento contrattuale il turista è infatti tenuto a dare la prova specifica del danno patrimoniale attraverso materiale che riproduca fedelmente le condizioni del soggiorno, nonché mediante documentazione che attesti eventuali costi aggiuntivi per spostamenti e quant’altro. Per ciò che attiene invece al danno non patrimoniale, cosiddetto danno esistenziale, la quantificazione, secondo l’orientamento oramai consolidato della Corte di Giustizia Europea, avviene secondo equità, ossia in base alla discrezionalità del Giudice, il quale dovrà tenere conto di alcuni dati importanti, quali l’irripetibilità della circostanza ,il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e il disagio subito in seguito ai disservizi. Ciò non significa che una soglia minima di disagio porti al riconoscimento del danno da vacanza rovinata e pertanto sarà il Giudice adito che valuterà caso per caso il superamento o meno di tale soglia. Va detto inoltre che per garantire la trasparenza della condizione dei pacchetti vacanza ,la Direttiva Europea 2015/2302, entrata in vigore il 1 Luglio 2018, prevede l’obbligo per il venditore prima di concludere i contratti con i viaggiatori di fornire un modulo informativo contenente tutte le informazioni sulle caratteristiche principali dei servizi turistici offerti. Ne deriva che quando vi è una notevole discrepanza tra i servizi proposti / pubblicizzati e quelli effettivamente fruiti il viaggiatore ha diritto ad essere tutelato e risarcito. La giurisprudenza italiana con recenti sentenze ha manifestato sempre maggiore sensibilità per il benessere psicologico del viaggiatore e per la qualità dell’esperienza legata alla vacanza. Interessante il caso di un turista milanese che in occasione di una vacanza in Puglia nel 2018, lamentandosi di avere riscontrato una struttura completamente diversa rispetto a quella pubblicizzata on line , propose ricorso contro la struttura alberghiera che non aveva inteso rimborsare i soldi dallo stesso spesi anticipatamente per la vacanza di cui, per le ragioni esposte, non aveva fruito. Ebbene il Giudice di Pace di Milano in accoglimento del ricorso proposto ha condannato la struttura a rimborsare la somma dallo stesso sostenuta oltre alle spese processuali .
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