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Come comportarsi in caso di ritardo o volo cancellato

Con l’arrivo dell’estate l’incremento dei voli porta ad un aumento di disservizi quali ritardi, cancellazioni, negati imbarchi. Durante l’estate 2024 si è registrato un aggravamento di tale fenomeno e oltre il 45% dei voli in partenza dall’Italia ha subito disagi. Ma il fenomeno riguarda non solo l’Italia ma tutta l’Europa dove oltre il 38% dei voli ha registrato ritardi .

Il regolamento Europeo 261/04 ,che si applica a tutti i voli operati da vettori europei e ai voli all’interno o in partenza dall’Unione Europea, prevede un risarcimento per i viaggiatori vittime di ritardi del volo quando il ritardo supera le 3 ore basato sulla lunghezza delle tratte aeree.

  • Per le tratte brevi (fino a 1500 chilometri) si prevede un risarcimento di 250,00 Euro
  • Per le tratte medie (da 1500 a 3500 chilometri) il risarcimento è pari a euro 400,00
  • Per le tratte lunghe (oltre 3500 chilometri) è previsto un risarcimento di euro 600,00.

    Inoltre i viaggiatori hanno diritto a cure e assistenza se devono attendere anche solo due ore rispetto all’orario di partenza, mentre per un ritardo superiore alle 5 ore la compagnia aerea è tenuta ad offrire sia il pernottamento che il rimborso del biglietto. Il regolamento Europeo del 2004 assicura dunque la compensazione del tempo perso a causa di una interruzione del volo oltre al rimborso per l’eventuale perdita economica .
  • La convenzione di Montreal che regolamenta il trasporto aereo internazionale di persone, bagagli o merci non prevede come nel caso del regolamento indennizzi automatici o compensazioni . In questi casi si presume che il vettore sia sempre responsabile per ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci ma questa presunzione di responsabilità potrà essere superata solo se il vettore dimostra di avere utilizzato tutte le misure necessarie al fine di evitare l’evento. Nel caso ad esempio di bagaglio distrutto, deteriorato o perso la compagnia risponde del danno per il solo fatto che si sia verificato a bordo dell’aereomobile. 

    Il vettore aereo è però responsabile per ritardo, distruzione, perdita del bagaglio fino alla somma di Euro 1610,00. Se si vuole dunque ottenere un danno che supera questi limiti il viaggiatore deve in via preventiva, nel momento in cui consegna il bagaglio al vettore, provvedere alla dichiarazione speciale di interesse dietro versamento di una tassa. In questo caso il vettore sarà tenuto a risarcire il danno fino alla concorrenza della somma dichiarata, salvo che non dimostri che la somma è superiore all’interesse reale del mittente. E’ possibile ottenere anche il risarcimento del danno morale ove l’inadempimento del vettore abbia determinato delle sofferenze di tipo psicologico in capo al passeggero. 

    Vi sono delle situazioni particolari invece che esimono le compagnie dall’obbligo del risarcimento e sono tutte quelle circostanze eccezionali in cui rientrano il maltempo severo, per forti venti, nevicate intense, tempeste violente o emergenze sanitarie che possono influire sulle operazioni di volo o sulla presenza del personale di volo che potrebbe essere carente. E ancora eventuali scioperi esterni, instabilità politica o eventi naturali imprevedibili come eruzioni vulcaniche e calamita naturali e infine questioni legate alla sicurezza.

    Sicuramente a differenza di ciò che accadeva qualche anno fa interessanti novità legislative impongono alle compagnie aeree maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione dei ritardi. Le stesse sono tenute infatti a dare comunicazione tempestiva delle cause del ritardo e delle misure adottate al fine di ridurre le problematiche ad esso connesse.



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